I Romeni- Massacro mediatico?
Strumenti e criteri di analisi
(Tratto da “L’immagine dei romeni tra stereotipo e verità”, Autore- Miruna Cajvaneanu, in “Romania, lavoro e immigrazione in Italia”- Ed. IDOS 2008)
- La libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Costituzione va correlata con tutte le altre previste nella vigente legge fondamentale dello Stato ed in particolare con il principio di pari dignità ed eguaglianza dei cittadini senza distinzioni di razza, di cui all'art. 3 della Costituzione.
- Così come afferma la Carta dei Doveri dell’Ordine dei Giornalisti, questo “non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico”.
- La Corte d'Appello di Roma afferma inoltre in una sentenza del 16 gennaio 1991 che “il legittimo esercizio del diritto cronaca, quale manifestazione della libertà di pensiero costituzionalmente protetta, ancorché comporti la diffusione della notizia di fatto disonorevole, presuppone l'utilità sociale dell'informazione, la verità e l'esatta rappresentazione dei fatti narrati e la correttezza delle espressioni usate” (Foro italiano, 1992, I, 942).
- Non per l’ultimo, il Codice Penale. Le leggi attuali, seppur non completamente e sempre applicate, condannano non soltanto il materiale pubblicato riferito alla discriminazione razziale, ma anche in riferimento alla creazione di un clima d’intolleranza. Nel 1995 il Consiglio d’Europa ha adottato inoltre la Raccomandazione n.1277 su immigrati, minoranze etniche e media .
- Uno dei principi di base evidenziati dalla Carta dei doveri del 1993 è quello di rispettare e rispecchiare correttamente la realtà dei fatti, senza usare un tono sensazionalista: “I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare, né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie”- punto 10 dei Principi.
Le fonti
Il secondo criterio multiplo applicato è quello delle fonti. Le fonti rappresentano versioni sullo stesso evento, e il giornalista dovrebbe “sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l’attendibilità e per controllare l’origine di quanto viene diffuso all’opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti” (paragrafo sulle Fonti della Carta). In sostanza, la citazione di più fonti, garantirebbe un grado più elevato di correttezza che coincide con la ricerca della verità.
La presunzione d’innocenza
La presunzione d’innocenza è considerata uno dei pilastri all’interno dei doveri del giornalista, tanto che viene sancito nei principi fondamentali nell’apertura della Carta dei doveri, sesto paragrafo: “Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione d’innocenza”. Lo stesso principio viene chiaramente ribadito nella risoluzione del Consiglio d’Europa n. 1003, art. 22: “I giornalisti, nelle informazioni fornite e nelle opinioni formulate, sono tenuti al rispetto della presunzione d'innocenza, segnatamente nei casi ancora sub judice, evitando di formulare verdetti.”
La distinzione tra informazione ed opinioni
La distinzione tra informazione ed opinioni è un altro principio importante sancito dalla deontologia giornalistica, anche sul piano europeo. “Il principio di base d’ogni riflessione morale sul giornalismo deve partire da una chiara distinzione tra notizie e opinioni, prevenendo ogni possibile confusione. Le notizie sono informazioni, fatti e dati, e le opinioni sono espressione di pensiero, d’idee, di convincimenti o giudizi di valore da parte dei mezzi di comunicazione sociale, degli editori o dei giornalisti” (Risoluzione dell’Assemblea del Consiglio d’Europa n. 1003 del 1° luglio 1993 relativa all’etica del giornalismo, punto 3). Una deviazione dal principio sopra esposto potrebbe portare quindi a fenomeni di disinformazione, confusione o addirittura inganno dei lettori.
Linguaggio generale dell’articolo
La libertà d’espressione è uno dei diritti fondamentali delle Costituzione italiana e degli ordinamenti internazionali. Tuttavia, questa libertà ha alcuni limiti, concretizzati nelle responsabilità dei giornalisti: “i mezzi di comunicazione sociale assumono nei confronti dei cittadini e della società, una responsabilità morale” (Art. 1). Il linguaggio generale dell’articolo è diverso dal contenuto testuale che emerge nella prima categorie osservata. Anche se il fatto presentato nel contenuto è negativo, il linguaggio tendenzialmente segue una direzione autonoma.
Inoltre, “il linguaggio e la titolazione devono evitare “giudizi sommari e discriminazioni istigando alla violenza”, come viene affermato nella c.d. Carta di Ercolano.
L’articolo 33 della Carta de doveri (Situazioni di conflitto ed ipotesi di tutela speciale) esplicita lo stesso dovere del giornalista: “La società vive talvolta situazioni di conflitto e tensione originate dalla pressione di fattori quali terrorismo, discriminazione di minoranze, xenofobia o guerra. In tali circostanze, i mezzi di comunicazione sociale hanno l'obbligo morale di difendere i valori della democrazia: rispetto alla dignità umana e ricerca di soluzioni con metodi pacifici e in uno spirito di tolleranza. Essi devono, di conseguenza, opporsi alla violenza e al linguaggio odioso e intollerante, rifiutando ogni discriminazione basata sulla cultura, il sesso o la religione”. Lo stesso nell’articolo seguente: “I mezzi di comunicazione sociale devono contribuire in misura determinante a prevenire i momenti di tensione a favorire la mutua comprensione, la tolleranza e la fiducia tra le diverse comunità”.
L’altro criterio applicato ai commentari è stato quello del rispetto e la coerenza delle opinioni con il fatto o i dati osservati. In conformità a quanto sancisce la raccomandazione del Consiglio d’Europa, “Le opinioni sotto forma di commento su avvenimenti o azioni riguardanti persone o istituzioni non devono tendere a negare o nascondere la realtà dei fatti o dei dati.”.
“Nonostante l'espressione d’opinioni sia soggettiva e non si possa né debba pretenderne la veridicità, è tuttavia possibile richiedere che l'espressione d’opinioni sia in base a esposizioni leali e corrette dal punto di vista etico”, proclama l’art. 5 della risoluzione 1003/1993.
Così si confermerebbe il rispetto del principio affermato nella Carta dei Doveri, secondo il quale “il giornalista s’impegna comunque ad usare il massimo rispetto nei confronti dei soggetti di cronaca che per ragioni sociali, economiche o culturali hanno minori strumenti d’autotutela”
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tutto inutile
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